Art. 6.
(Istanze concorrenti).

      1. Avuta notizia dell'avvenuto deposito di un'istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo tribunale, una istanza contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 4, al fine di supportare la

 

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prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, sono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto di cui all'articolo 4, comma 4.
      2. Nel caso in cui per la stessa azione collettiva siano depositate più istanze presso tribunali diversi, la competenza è del tribunale presso il quale è stata proposta la prima istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
      3. Entro tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva, chiunque vi abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.
      4. Il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al comma 3 e della qualità delle argomentazioni sostenute.